Il decreto rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: Una detrazione sulle spese sostenute per chi effettua interventi di: Isolamento termico; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; Riduzione del rischio sismico nei propri condomini o singole abitazioni.
- Isolamento termico;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- Riduzione del rischio sismico nei propri condomini o singole abitazioni.
I dubbi su questa grande opportunità sono ancora parecchi, Cerchiamo di chiarirli insieme.
Quando è possibile usare il Superbonus
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni. Vediamo nel dettaglio l’elenco dei lavori così detti “trainanti”:
- Interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per un massimo di otto unità. Se l’edificio ha più di otto unità la soglia di spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliare o per appartamenti in condominio ma con accesso autonomo la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
- Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati di:
- Riscaldamento;
- Raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili)
- Produzione di acqua calda sanitaria.
- Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
- Generatori di colore a condensazione, con efficienza almeno pari alla Classe A;
- Generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- Sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- Collettori solari;
- Eslusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.
Chi ha diritto al Superbonus?
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al m massimo due unità immobiliari, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incipienti, la parte di detrazione non goduta non può essere recuperata negli anni successivi o chiesta di rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
- La spesa deve essere sostenuta da:
- Condomini (In caso di assenza dell’amministrazione);
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
- Dagli istituti autonomi case popolari;
- Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili delle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:
- Ai proprietari e nudi proprietari;
- Ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- Ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- Ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
- Al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientemente energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo “salto” di due classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il Superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato. Gli interventi relativi all’Ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- Per ottenere il superbonus è necessario:
- Pagare tramite bonifico bancario o postare parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
- Depositare in comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
- Acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
- Trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.
L’asseverazione da parte del tecnico
Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione da 2000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.
- L’asseverazione del tecnico deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:
- La dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata;
- La dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
- La dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
- La dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
- Copia del documento di riconoscimento;
- Copia della polizza assicurativa.
L’asseverazione per Ecobonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e una copia del documento di identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato. Enea può fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.
Cedere la detrazione o sconto in fattura
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo ari alla spesa da sostenere che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono al detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato. Il contribuente, inoltre, può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazioni.
- Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi del visto si conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati. Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online affidandosi a un intermediario abilitato. Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
- Interventi di ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- interventi antisismici;
- rifacimento delle facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostituiva, oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapienze, cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.
Ecco, infine, un’infografica riepilogativa sui nuovi beneficiari dell’ecobonus 110% e i lavori ammessi all’agevolazione.